Le Stazioni Radio Base di telefonia mobile installate nel territorio pugliese sono al sicuro dal rischio demolizione: per la loro realizzazione, infatti, non è necessario il permesso di costruire.
Sentenza storica del Consiglio di Stato
Con la sentenza n. 10468 del 30 dicembre 2024, il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso in appello proposto dalla società Sitower srl ha sancito, tra l’altro, il seguente principio: “Per l’installazione di una Stazione Radio Base di telefonia mobile non occorre il permesso di costruire, neanche in relazione alle dimensioni della struttura”.
Il contenzioso era sorto quando il Comune di Arnesano (LE), all’istanza della società di realizzare una infrastruttura di comunicazioni elettroniche, aveva opposto la necessità di acquisire il permesso di costruire.
Il TAR Lecce, adito contro gli atti comunali, con la sentenza di primo grado, aveva aderito alla conclusione della P.A. sostenendo che, nella specie, il permesso di costruire occorresse in ragione delle dimensioni dell’infrastruttura.
La Sitower srl, difesa dal nostro Studio con gli Avv.ti Michele Bia e gli Of Counsel Avv.ti Francesco Maria Fucci e Flavia De Bartolomeo del Foro di Bari, ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato che, con la pronuncia indicata, ha accolto il ricorso affermando il principio secondo cui ai fini della installazione degli impianti in questione:
“non assumono rilievo le dimensioni dell’impianto e delle relative opere accessorie, non rinvenendosi – nella normativa racchiusa nel D.Lgs. n. 259/2003 né nell’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di questo Consiglio – una regola in forza della quale possa affermarsi la sussistenza di un sistema non più unitario, ma diversificato a seconda delle caratteristiche dell’impianto e della sua maggiore o minore incidenza sul piano urbanistico”.
Un precedente importante: TAR Lecce
Un precedente simile si era recentemente verificato a Tricase, dove il Comune aveva ordinato la demolizione di una Stazione Radio Base della Sitower srl, già installata da due anni.
Anche in quel caso, il collegio difensivo del nostro Studio ha ottenuto un importante successo. Il giudice salentino, infatti, con la sentenza n. 1373 del 20.12.2024, ha confermato che non è necessario il permesso di costruire per le antenne di telefonia, chiarendo che:
“al contrario di quanto ritenuto dalla P.A. – non vi è, in subiecta materia, la necessità di acquisire il permesso di costruire per le opere relative alla realizzazione di infrastrutture di telecomunicazioni del tipo “stazione radio base”, tantomeno in ragione della consistenza e dimensioni dell’intervento, ovvero della tipologia delle strutture; ciò in quanto, per espressa previsione legislativa, nella specie non trova applicazione la disciplina di cui al d.P.R. n. 380/2001, ma lo speciale e prevalente regime autorizzatorio di cui al D. Lgs. n. 259/2003 (c.d. Codice delle Comunicazioni elettroniche)”.
Implicazioni per il futuro
Le decisioni segnano un importante passo per lo sviluppo delle comunicazioni elettroniche chiarendo, una volta per tutte, che per la realizzazione delle cd. “Antenne di telefonia” non occorre il permesso di costruire neanche in relazione alla consistenza e dimensioni delle stesse, poiché non si applica il T.U. Edilizia, ma dovrà seguirsi lo speciale regime autorizzatorio stabilito dal Codice delle Comunicazioni elettroniche (D. Lgs. n. 259/2003).
Press: Bariseranews