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Revocatoria del fondo patrimoniale: vittoria per lo Studio

tutela credito fondo patrimoniale

Come si tutela un credito quando il debitore ha fatto in modo di far “sparire” i propri beni in un fondo patrimoniale? Richiamando principi consolidati in materia, il Tribunale di Potenza accoglie le ragioni di un’impresa creditrice assistita dallo Studio Bia, Dell’Atti e Associati

Il fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale è un vincolo impresso ai beni del patrimonio familiare a supporto e sostegno delle esigenze della famiglia. Per tali motivi è sovente qualificato come patrimonio di destinazione. La ratio dell’istituto, infatti, nello spirito della riforma del 1975, è quella di introdurre, in luogo della dote e dei patrimoni familiari, un analogo istituto che consentisse alla famiglia di mettere a destinazione dei bisogni familiari un ordito patrimoniale non aggredibile dai terzi.

Tramite il fondo patrimoniale si può attribuire la proprietà od altro diritto reale, ma anche il solo diritto di godimento. Ed infatti, la funzione tipica del fondo è quella di realizzare un accantonamento per far fronte alle esigenze future della famiglia, sottraendo i beni conferiti nel fondo alla garanzia generica di tutti i creditori.

Con la costituzione del fondo patrimoniale, che normalmente costituisce atto a titolo gratuito, i beni vengono sottratti ai creditori, con la conseguenza di rendere impossibile o particolarmente difficile la riscossione di un loro credito.

Che succede se il debitore conferisce nel fondo i propri beni così sottraendoli alla garanzia dei creditori?

L’azione revocatoria

Come noto, il fruttuoso esperimento dell’azione revocatoria, previo accertamento di tutte le condizioni previste dall’art. 2901 c.c., consente al creditore di ottenere, nei suoi confronti, la declaratoria di inefficacia dell’atto dispositivo posto in essere dal debitore.

A tal fine, è necessario che:

– L’attore in revocatoria rivesta la qualità di creditore

Per costante giurisprudenza la qualità di creditore è intesa in senso ampio, come titolare di un credito già esistente anche se soggetto a termine o condizione, dilatandosi così la tutela alla semplice aspettativa e a una ragione di credito anche eventuale, non assumendo rilevanza i requisiti della certezza liquidità ed esigibilità del credito stesso;

– Il negozio da revocare sia qualificabile in termini di atto di disposizione, sostanziantesi, cioè, in un atto modificativo della situazione patrimoniale del debitore

Come accennato, la costituzione di un fondo patrimoniale è atto dispositivo e, cioè, modificativo della situazione patrimoniale del debitore;

– L’atto cagioni una diminuzione del patrimonio del debitore tale da far assumere ad esso una consistenza insufficiente a consentire l’adempimento di tutte le obbligazioni (c.d. eventus damni);

Rendendo i beni non aggredibili se non a certe condizioni, la costituzione del fondo incide riduttivamente sulla garanzia patrimoniale generica.
Sul punto, va rammentato, infatti, che la norma di cui all’art. 170 c.c. consente l’esecuzione sui beni del fondo patrimoniale solo per i debiti contratti per i bisogni della famiglia, da intendersi quali esigenze di vita dei suoi componenti. Si deve peraltro ritenere ormai acquisita una certa ampiezza del concetto di bisogni della famiglia, ricomprendendo in esso, oltre alle esigenze primarie attinenti alla vita della famiglia (mantenimento, abitazione, educazione della prole e dei componenti il nucleo, cure mediche e così via), in conformità con il potere di indirizzo della vita familiare in capo ai coniugi, anche i bisogni relativi allo sviluppo stesso della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa;

– Il debitore sia consapevole del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie (cd. consilium fraudis) unitamente al terzo contraente, nell’ipotesi in cui l’atto revocando sia titolo oneroso (cd. partecipatio fraudis o scientia damni).

Sotto quest’ultimo angolo prospettico, preme rilevare che la necessità dell’accertamento di tale requisito soggettivo in capo al terzo, ai fini della declaratoria d’inefficacia dell’atto dispositivo di cui lo stesso è parte, si ponga in linea coi principi generali in tema di tutela dell’affidamento.
Affidamento che, ex adverso, non richiede tutela nel caso in cui l’atto sia a titolo gratuito.Va soggiunto poi che, se l’atto dispositivo è anteriore al sorgere del credito, il requisito subiettivo è diversamente declinato, occorrendo la prova, da un lato, del fatto che il debitore abbia dolosamente preordinato la negoziazione alla frustrazione delle legittime aspettative di soddisfacimento del creditore e, dall’altro, che il terzo contraente, in caso di atti dispositivi a titolo oneroso, fosse partecipe della dolosa preordinazione.

Il caso risolto dallo Studio

Facendo applicazione dei richiamati principi in materia, il Tribunale di Potenza ha accolto la domanda formulata da una società assistita dallo Studio Bia, Dell’Atti e Associati, titolare di un ingente credito, che aveva visto “scomparire” il patrimonio del debitore in un fondo patrimoniale nel tentativo di eludere le garanzie patrimoniali della società procedente.

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