La differenza tra un contratto di trasporto e un contratto di appalto di servizi di trasporto può avere ricadute importanti anche nel diritto del lavoro. Il Tribunale di Bari ha chiarito il discrimen fra i due istituti, condividendo la linea difensiva di una società di trasporti internazionali assistita dallo Studio Bia, Dell’Atti e Associati.
La questione
Un lavoratore, formalmente dipendente di una società ormai cessata, non potendo più rivolgere le proprie istanze al proprio datore di lavoro, chiama in giudizio una terza società assumendo che tra le due sia intercorso un rapporto di appalto di servizi di trasporto. Deduce infatti che la società terza sia committente e, come tale, tenuta al pagamento delle differenze retributive maturate, in forza del principio della solidarietà di cui all’art. 29 del D.lgs. 276 del 2003.
Stabilire, quindi, se l’effettivo rapporto giuridico intercorso tra le due società fosse trasporto o appalto diventa estremamente rilevante sia per il lavoratore che per l’imprenditore.
Il contratto di trasporto
Col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro, per via terra, mare o aria. Il contratto rientra nel novero dei contratti di prestazione di servizi e, in particolare, si inserisce nella fattispecie negoziale della locatio operis.
- Quanto al trasporto di persone (artt. 1681-1682 c.c.), esso può essere a titolo oneroso o gratuito, a seconda che sia richiesta, o meno, la corresponsione di denaro a fronte dell’obbligo di trasporto, ovvero amichevole (o di cortesia), laddove manchi l’obbligazione;
- Nel trasporto di cose (artt. 1683-1702 c.c.) il contratto è concluso tra vettore e mittente. Il primo, ricevuto in consegna il bene materiale, è obbligato ad eseguire il trasporto in ossequio a modalità e termini del contratto ovvero, in assenza, secondo la legge e gli usi, nonché a custodire le cose da trasportare o a riconsegnare le cose presso il luogo di destinazione, rispettando quanto indicato dal mittente.
Il contratto di appalto di servizi di trasporto
Diversamente, l’appalto, come regolato dagli artt. 1655 e ss. del codice civile, e – più in particolare – l’appalto di servizi di trasporto, è un contratto con cui il vettore si obbliga a trasferire, per un certo periodo di tempo, all’interno di una zona territoriale ben individuata, persone o cose da un luogo all’altro, dovendo ricorrere, nella specie, la predeterminazione e la sistematicità dei servizi, accompagnate dalla pattuizione di un corrispettivo unitario e dalla assunzione dei rischi da parte del trasportatore.
Quali conseguenze per il lavoratore e quali per l’imprenditore?
Determinare la corretta natura del contratto comporta importanti conseguenze, che investono diversi profili (si pensi al recesso o ai termini di prescrizione che variano a seconda della natura del contratto).
Conseguenze di rilievo ricorrono anche in relazione alla disciplina giuslavoristica.
Ai sensi dell’art. 29, comma 2, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 30 in caso di appalto il committente imprenditore è obbligato in solido con l’appaltatore a corrispondere ai lavoratori i relativi trattamenti retributivi. Per tornare al caso in esame, laddove fosse provato l’appalto di servizi di trasporto, anche il committente sarebbe responsabile per le retribuzioni non pagate da parte del fornitore ai propri dipendenti.
Come distinguere le due fattispecie?
Poiché nella pratica è difficile distinguere i due contratti, la giurisprudenza ha individuato una serie di elementi per individuare la vera natura del contratto.
Nel dettaglio, il contratto di appalto di servizi di trasporto si distingue per:
- la pluralità delle prestazioni, che non si sostanziano in trasporti occasionali, bensì collegati al raggiungimento di un risultato complessivo;
- la considerevole durata del rapporto fra committente appaltatore, altresì caratterizzato da esclusività e sistematicità;
- le modalità di determinazione e corresponsione del corrispettivo, solitamente fissato sulla scorta di un capitolato ovvero in via generale ed unitaria per l’intero servizio commissionato;
- l’allocazione del rischio in capo all’appaltatore;
- l’esecuzione di prestazioni aggiuntive.
La Circolare Ministeriale
Nella stessa direzione è stato l’intervento del Ministero del Lavoro con circolare dell’11.07.2012, n. 17, secondo cui qualora si riscontri “che la prestazione dedotta nel contratto di trasporto, a prescindere dal nomen iuris utilizzato, è consistita in una serie di trasporti collegati al raggiungimento di un risultato complessivo, al quale le parti si sono reciprocamente obbligate, anche oltre il tempo strettamente necessario per il trasporto, al fine di rispondere ad una serie di necessità del committente, eventualmente attraverso la predisposizione preventiva – da parte del trasportatore – di una organizzazione idonea, gli ispettori potranno ritenere applicabile la disciplina del contratto di appalto e, per l’effetto, la norma di tutela di cui all’art. 29, comma 2 del D.Lgs. n. 276/2003”.
Chiarire, quindi, la reale natura del contratto – a prescindere dal nomen utilizzato – è determinante per comprendere gli obblighi gravanti sulle parti.
Il caso risolto dallo Studio
Sulla scorta del quadro normativo e giurisprudenziale richiamato, il Tribunale di Bari, sez. Lavoro, ha rigettato la domanda di una lavoratrice che assumeva la responsabilità solidale di una società di trasporti internazionali ex art. 29, comma 2, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 30.
Nel dettaglio, mentre la ricorrente sosteneva l’esistenza di un rapporto di appalto di servizi di trasporto fra la società di cui era dipendente e la società resistente (presunta committente), quest’ultima deduceva l’insussistenza di un simile contratto, in luogo di un più semplice contratto di trasporto.
Il Tribunale, escludendo ogni forma di responsabilità in capo alla società presunta committente, ha motivato come segue: “al di là del nomen juris utilizzato (contratto di trasporto), il contratto intercorso deve qualificarsi come un appalto di servizi di trasporto in presenza di una serie di trasferimenti collegati e organizzati al raggiungimento di un risultato complessivo al quale le parti si sono reciprocamente obbligate con un unico atto. Connotati rivelatori di tale organizzazione sono, normalmente, da individuarsi nella molteplicità e sistematicità dei trasporti, nel carattere di prestazioni continuative, con pattuizione di un corrispettivo unitario, nell’assunzione dell’organizzazione e dei rischi da parte del trasportatore”.
La società cessata, “lungi dal vedersi investita di un intero servizio, si limitava ad eseguire trasporti commissionati di volta in volta dai clienti” della società resistente, “senza alcuna unitarietà dell’attività prestata, di volta in volta invece incaricata e remunerata”.